La riforma degli Ammortizzatori sociali : scatta
l’ASPI
Temistocle Bussino
La Legge 28 giugno
2012, n. 92 disciplina agli articoli 2, 3 e in parte all’art. 4 il nuovo sistema di tutele sociali
con l'espresso obiettivo di rendere «più efficiente, coerente ed equo l'assetto
degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione e rafforzamento dell'occupabilità delle persone». La
normativa distingue tali tipi di tutele tra quelle destinate a operare in
costanza di rapporto (cfr. art. 3 della Riforma Fornero dal titolo «Tutele in
costanza di rapporto») e quelle, invece, attivabili solo una volta cessato il
rapporto di lavoro (cfr. art. 2 della Riforma Fornero dal titolo
«Ammortizzatori sociali»).
Dal 2013, dunque,
entra in vigore l’ Aspi, assicurazione sociale per l’impiego, in sostituzione
dell’indennità di disoccupazione, e sarà pienamente operativa dal 2017, quando sostituirà
anche la mobilità. In massima parte
beneficiari dell’Aspi saranno i lavoratori che avranno perduto il reddito da lavoro per
disoccupazione involontaria (riforma del lavoro
L. 92/2012, art 2 comma 4), compresi gli apprendisti e i soci lavoratori
di cooperative (nelle tutele rientrano
anche l’ ipotesi di dimissioni per
giusta causa , come chiarito dalla circolare n. 142/2012 dell’Inps).
Come è noto, questa
sostituzione avverrà dopo un periodo di
transizione diverso per la disoccupazione e per la mobilità. In particolare,
per la disoccupazione, nel periodo transitorio che durerà fino al dicembre
2015, l’Aspi sarà subito applicata, a partire dal 2013, soltanto per il calcolo
della indennità, la cui durata sarà invece sottoposta – anche per questo anno
- ancora alle regole vigenti. Per la
mobilità, il passaggio all’Aspi sarà
graduato in base alla età del soggetto posto in mobilità e alla sua
collocazione geografica e, soltanto dal 2017,
il calcolo e la durata della indennità saranno fedeli alle regole
dell’Aspi (art 2 comma 46 legge 92/2012). A regime, la durata massima
dell’indennità sarà di 12 mesi per i lavoratori sotto i 55 anni e di 18 mesi
per quelli di età pari o superiore ai 55. Va ricordato che cambiano
completamente anche le regole per l’indennità con i requisiti ridotti che ora
si chiama Mini Aspi.
La
nuova indennità di disoccupazione Aspi
La nuova Aspi viene erogata secondo due tipologie di assegno mensile Inps:
- L’Assicurazione sociale per l’Impiego (ASPI) per chi è in possesso dei requisiti normali;
- La Mini Aspi per chi è in possesso dei requisiti ridotti.
L’erogazione dell’Aspi parte
dal 1 gennaio 2013.
La nuova Assicurazione sociale per l’impiego partirà dal 1 gennaio del 2013,
sostituendo da subito:
- l’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali;
- l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- la disoccupazione speciale edile;
- ed entrerà a regime sostituendo del tutto l’indennità di mobilità nel 2017.
Lavoratori beneficiari
dell’Aspi.
La prestazione previdenziale introdotta a partire dal 2013 riguarderà lo
stato di disoccupazione involontaria (per licenziamento o dimissioni per giusta
causa) dei seguenti lavoratori aventi diritto a presentare la domanda:
- tutti i lavoratori dipendenti del settore privato;
- compreso gli apprendisti, i soci di cooperativa, i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori del settore pubblico con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (quindi a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, ecc.);
- gli impiegati del settore agricolo;
- il personale artistico, teatrale e cinematografico (con rapporto di lavoro subordinato).
Requisiti per
l’indennità di disoccupazione Aspi
Ai lavoratori che rientrano nell’elenco dei destinatari di cui sopra viene
erogata l’indennità di disoccupazione Aspi, in vigore dal 2013 ricordiamo, se
sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- Stato di disoccupazione involontaria;
- 2 anni di anzianità assicurativa;
- Almeno un anno di contributi (52 settimane) nei
due anni precedenti.
Sono praticamente gli stessi requisiti richiesti finora per l’indennità di
disoccupazione ordinaria non agricola in vigore fino al 31 dicembre 2012, poi
abrogata dalla riforma del mercato del lavoro che ha introdotto l’Aspi.
Anzianità
Il lavoratore che rientra tra gli aventi diritto, oltre ad avere uno stato
di disoccupazione involontaria (ed essere andato al Centro per l’impiego ad
attestare la sua disponibilità al lavoro) deve possedere anche due anni di
assicurazione presso l’Inps per avere l’indennità di disoccupazione Aspi con
requisiti ordinari. Ossia la nuova Assicurazione sociale per l’impiego. Devono
essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la
disoccupazione all’Inps. Il biennio si calcola a decorrere dal primo giorno in
cui il lavoratore risulta disoccupato. L’Inps nella circolare n. 142 del 18
dicembre 2012 fornisce un esempio: lavoro cessato il 13 gennaio 2012; il primo
giorno da disoccupato è il 14 gennaio 2012; il biennio andrà calcolato a
ritroso dal 14 gennaio 2012 (fino, quindi, al 14 gennaio 2010) e a tale data
(14 gennaio 2010) o antecedentemente deve essere presente almeno un contributo
di DS (contributo Ds anche per un solo giorno che comunque si considera come
una settimana coperta da contribuzione DS).
Contribuzione
Le 52
settimane di contributi versati nel biennio. L’Aspi con requisiti ordinari è
erogata a coloro che possano far valere almeno un anno di contribuzione
contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio
precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per
esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione
non inferiore ai minimali settimanali. La disposizione relativa alla
retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali
continuano a permanere le regole vigenti.
Per le nuove
tipologie di lavoratori assicurati, che non hanno precedente
contribuzione contro la disoccupazione, poiché il nuovo contributo ASpI è
dovuto a partire dal 1 gennaio 2013, solo da tale data iniziano a maturare
l’anzianità assicurativa e il requisito contributivo; l’eventuale e precedente
contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i
suoi effetti ai fini dell’accertamento dei requisiti soggettivi per
l’ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.
A titolo esemplificativo un lavoratore appartenente alle nuove categorie,
quale un socio dipendente dal 1 gennaio 2013 di una cooperativa, per il quale
risultasse dovuto il contributo contro la disoccupazione derivante da
precedenti rapporti di lavoro, può farlo valere per la verifica dei requisiti
richiesti necessaria per ottenere una eventuale nuova tutela di disoccupazione.
Contributi
utili e individuazione del biennio per i requisiti Aspi
Chiarito che per il diritto all’Aspi con requisiti ordinari sono necessari
due anni di assicurazione nell’estratto conto previdenziale personale
dell’Inps, chiarito che sono necessarie 52 settimane di contributi contro la
disoccupazione versati dal datore di lavoro, ora sorge la necessità di
stabilire quali contributi sono utili per il calcolo delle 52 settimane e come
si individua il biennio entro il quale il lavoratore deve avere le 52 settimane
accreditate. A chiarire questi aspetti è la circolare Inps n. 142 del 2012.
Contribuzione utile ed individuazione del biennio per il diritto.
Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma
non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni (ex
art. 2116 c.c.). Cioè il lavoratore ha diritto alla prestazione da parte
dell’Inps anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi. La
precedente contribuzione, versata o dovuta, contro la disoccupazione è
considerata valida ai fini dell’indennità di disoccupazione ASpI e della
mini-ASpI.
Durata dell’indennità di disoccupazione Aspi
2013 e a regime dal 2016
Sulla durata dell’Assicurazione sociale per l’impiego con requisiti normali,
la normativa della riforma del lavoro prevede un periodo transitorio, ossia un
graduale aumento della durata della prestazione, collegata all’età anagrafica
del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, distribuito
nell’arco degli anni 2013, 2014 e 2015. Dal 2016 parte l’Aspi a pieno regime.
Nel periodo
transitorio la
durata massima legale, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è
disciplinata in maniera diversa, anno dopo anno. Vediamo le varie durate nel
triennio di periodo transitorio.
Durata dell'Aspi ( ex
indennità di disoccupazione) nella fase transitoria (1° gennaio 2013 31
dicembre 2015) e dal 1° gennaio 2016 in cui diverrà operativa a pieno regime
Anno
|
Età del
dipendente
|
Durata Aspi
|
2013
|
Inferiore a 50 anni
|
8 mesi
|
Pari o superiore a 50 anni
|
12 mesi
|
|
2014
|
Inferiore a 50 anni
|
8 mesi
|
Compresa tra 50 e 54 anni
|
12 mesi
|
|
Superiore a 54 anni
|
14 mesi*
|
|
2015
|
Meno di 50 anni
|
10 mesi
|
Compresa tra 50 e 54 anni
|
12 mesi
|
|
Superiore a 54 anni
|
16 mesi
|
|
2016
|
Inferiore a 55 anni
|
12 mesi
|
Pari o superiore a 55 anni
|
18 mesi*
|
|
* Nei limiti
delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni
|
La mini-ASpI
In sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti,
dal 1° gennaio 2013
viene introdotta la mini-ASpI, per coloro che non possono vantare i
requisiti soggettivi di cui
sopra ma almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità, di importo pari a quello dell’ASpI, viene liquidata per un numero
di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno,
detratti i periodi già fruiti nel medesimo periodo. Alla mini-ASpI si applica
quasi integralmente la disciplina dell’ASpI, compresa la possibilità di
chiederne l’anticipo per intraprendere attività autonome o d’impresa, fatto
salvo il caso di rioccupazione del soggetto indennizzato, per il quale è
prevista la sospensione del trattamento fino ad un massimo di 5 giorni.
Indennità di
mobilità ordinaria.
Come illustrato dalla circolare
n. 2/2013, l’ articolo 2, comma 71 della legge di riforma dispone
l’abrogazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, degli articoli da 6 a 9 della
legge 23 luglio 1991 n. 223 che disciplinano rispettivamente: la lista di
mobilità, l’indennità di mobilità, il collocamento dei lavoratori in mobilità e
la cancellazione del lavoratore dalle liste di mobilità.
Pertanto, i lavoratori licenziati
a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità
ordinaria, in quanto l’iscrizione nelle liste decorre dall’ 1 gennaio 2017,
giorno successivo alla data di licenziamento. I suddetti lavoratori, quindi,
potranno beneficiare a tale data, ricorrendone i requisiti, esclusivamente
dell’indennità di disoccupazione (ASpI) o della mini AspI, ancorché provenienti
da una procedura di licenziamento collettivo.
Al fine di garantire un graduale
passaggio dal vecchio al nuovo sistema di prestazioni a tutela del reddito,
l’art. 2, comma 46, della legge di riforma - come modificato dall’art 46 bis
comma 1 lettera e) del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 - introduce un regime transitorio, prevedendo per i
lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31
dicembre del 2016 una graduale riduzione della durata dell’indennità.
Lavoratori
collocati in mobilità
|
||||
Dal
1/1/2013 al 31/12/2014
|
Dal
1/1/2015 al 31/12/2015
|
Dal
1/1/2016 al 31/12/2016
|
Dal
1/1/2017
|
|
Mobilità
|
Mobilità
|
Mobilità
|
Disoccupazione
(AspI)
|
|
Durata
in mesi
|
Durata
in mesi
|
Durata
in mesi
|
Durata
in mesi
|
|
Centro
Nord fino a 39 anni
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Centro
Nord da 40 a 49 anni
|
24
|
18
|
12
|
12
|
Centro
Nord da 50 anni in su
|
36
|
24
|
18
|
12/18
|
Sud
fino a 39 anni
|
24
|
12
|
12
|
|
Sud da
40 a 49 anni
|
36
|
24
|
18
|
12
|
Sud da
50 anni in su
|
48
|
36
|
24
|
12/18
|
Il previsto regime transitorio
sulla durata dell’indennità di mobilità, tuttavia, potrà essere oggetto di
eventuale revisione. Infatti, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 46
bis - introdotto dall’art 46 bis comma 1 lettera f) del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014 procederà, insieme
alle Organizzazioni sindacali più rappresentative, ad una ricognizione della
corrispondenza della predetta disciplina transitoria con le prospettive
economiche ed occupazionali a detta data, proponendo, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
Durante detto periodo
transitorio, per la determinazione dei regimi di durata previsti nei diversi
anni del quadriennio 2013 – 2016, continua ad essere applicato il criterio
della data di licenziamento del lavoratore. Ciò precisato, appare opportuno
evidenziare che – relativamente al predetto regime transitorio - nulla viene
modificato riguardo alla durata attuale della prestazione per i lavoratori
collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2014.
Per il periodo successivo, e cioè
dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, la durata della prestazione di mobilità
subirà le riduzioni come evidenziate nella tabella, salvo gli esiti della
predetta ricognizione di cui al citato art. 2, comma 46 bis, legge 134 del
2012.
1.
la disposizione di cui all’art. 7, comma 4 della
legge n. 223 del 1991 relativa alla durata della prestazione che non può essere
superiore all’anzianità aziendale maturata dal lavoratore;
2.
i requisiti oggettivi e soggettivi del
lavoratore come disciplinati dalla legge 223 del 1991;
3.
i seguenti istituti della mobilità ordinaria:
a) la necessaria presentazione
della domanda entro i termini decadenziali di 68 giorni dalla data del
licenziamento;
b) la determinazione della
decorrenza della prestazione;
c) l’importo della prestazione
che continuerà ad essere ricavato utilizzando la retribuzione teorica presente
in uni-emens come riportato nella circolare Inps n.115 del 2008;
d) le sospensioni e i relativi
slittamenti;
e) la disciplina della
incompatibilità, compatibilità, cumulabilità;
4. la disciplina dell’assegno al
nucleo familiare, che continua ad essere riconosciuto ai sensi dell’art. 2 del
decreto, legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 153.
Ai fini della verifica della
compatibilità e cumulabilità della prestazione di mobilità in caso di
svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata,
il lavoratore deve comunicare all’INPS l’inizio della attività lavorativa.
Tuttavia, l’ art. 1, comma 32, lett. a) della legge di riforma come integrato
dall’art. 46 bis, lett. d) della legge 134 del 2012 ha previsto che, per l'anno
2013, le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro
(al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da
percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Ha
previsto inoltre che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Le
novità sulla CIGS
Con la circolare n. 1/2013
l’Inps ha esaminato le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 all’attuale sistema delle tutele in costanza di rapporto di
lavoro. Innanzitutto, l’Istituto ricorda che la riforma ha incluso, tra
le imprese destinatarie del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), alcune tipologie
prima ammesse solo annualmente con specifici provvedimenti legislativi.
Inoltre, la L. 92/2012 ha messo a regime l’indennità di mancato avviamento al
lavoro per i lavoratori del settore portuale
e ha modificato i requisiti per la concessione del predetto trattamento
per le imprese in procedura concorsuale.
Settori tutelati
La Riforma del lavoro rende finalmente strutturale, a partire dal 2013,
l’applicazione della
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e dei relativi oneri
contributivi (0,90% a
carico del datore di lavoro) ad alcuni settori che da molto tempo ne beneficiano
mediante
provvedimenti temporanei reiterati di anno in anno; i settori
interessati sono i seguenti:
a) imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con
più di 50 dipendenti;
c) imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti;
e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero dei
dipendenti.
Scendendo nel dettaglio, la
circ. n. 1/2013 ricorda che l’art. 3, comma 1 della L. 92/2012, inserendo il
comma 3-bis all’art. 12 della
L. 223/91, prevede che, dal 1° gennaio 2013, le disposizioni in materia di
trattamento straordinario d’integrazione salariale e i relativi obblighi
contributivi sono estesi ai
suddetti settori e che fino al 31 dicembre 2012, infatti, tali tipologie hanno
avuto accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario sulla base
di finanziamenti specifici, autorizzati annualmente nelle leggi di stabilità. I
decreti direttoriali di concessione del trattamento CIGS in base all’art. 12,
comma 3-bis della L. 223/91,
adottati a partire dal 1° gennaio 2013, saranno poi inseriti a cura della
Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito nella procedura di
gestione dei decreti di concessione e classificati con appositi codici
identificativi.
Cigs e procedure concorsuali
Dal 2016
la Cigs verrà soppressa in caso di impresa fallita,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione
del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende
sottoposte a sequestro o confisca.Per ciò che concerne, infatti, le aziende interessate da procedure concorsuali, l’art. 2, comma
70 della riforma del lavoro, come modificato dall’art 46-bis, comma 1, lett. h), del DL
83/2012 convertito, introduce due importanti novità. In primo luogo – spiega la
circolare n. 1/2003 - vengono modificati i requisiti per concedere il trattamento straordinario
d’integrazione salariale, che potrà riguardare solo le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”. Al riguardo, con
decreto del Ministero del Lavoro, in corso di definizione, vanno individuati i
“parametri oggettivi” sulla base
dei quali, nella fase istruttoria, sarà valutata l’ammissibilità della concessione d’integrazione a queste tipologie
di impresa. Dal 1° gennaio 2016, viene poi abrogato l’art. 3 della L. 223/1991
e, quindi, l’intervento straordinario d’integrazione salariale per le imprese
assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile.
La dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro
Ancora, l’Inps sottolinea che
l’art. 4, comma 47 della riforma abroga,
a partire dal 18 luglio 2012, la normativa che subordina il diritto a percepire
qualsiasi trattamento di sostegno al reddito al rilascio, da parte del
richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale (DID), di cui all’art. 19, comma 10 del DL n. 185/2008 convertito.
Quindi, i lavoratori sospesi, beneficiari della tutela del sostegno a reddito
in costanza del rapporto di lavoro, non
sono più tenuti a rilasciare la
predetta dichiarazione al datore
di lavoro e quest’ultimo non deve più raccogliere e conservare le dichiarazioni
(mod. SR105) sottoscritte dai lavoratori interessati al trattamento
d’integrazione salariale.
Infine, in base all’art. 4,
comma 40 della L. 92/2012, la prestazione in costanza di rapporto di lavoro decade se il beneficiario rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione
o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. Il successivo
comma 42 specifica che la decadenza si verifica quando le attività di
formazione o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di
50 km dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di
trasporto pubblici mediamente in 80 minuti. In tali ipotesi, se è dichiarata la
decadenza dalla prestazione, rimangono salvi i diritti già maturati.
Il calcolo Aspi
La circolare n.
142/2012 dell’Inps spiega che l’indennità Aspi è rapportata ad una nuova base
di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali
degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane
di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata
per il coefficiente numerico 4,33. L’Inps ha spiegato che , ai fini di detto
calcolo saranno considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che
esse siano interamente o parzialmente retribuite. Dopo aver verificato le
retribuzioni contributive relative ai due anni precedenti si può calcolare la retribuzione media
settimanale dividendo la retribuzione totale per il numero di settimane contributive maturate
nel biennio, corrispondenti in genere al numero di settimane di prestazione
lavorativa. Moltiplicando questo importo settimanale per 4,33, ossia per il
numero medio di settimane in un mese (52/12),si ottiene la retribuzione media
mensile, su cui si basa il calcolo dell’Aspi.
Se questa retribuzione mensile
non supera l’importo annualmente rivalutabile di 1180 euro, l’Aspi è
pari al 75% della retribuzione; al massimo quindi sarà di 885 euro, che è il
75% di 1180. Se la retribuzione base supera 1180 euro, allora l’Aspi sarà data
dalla somma dell’Aspi su 1180 (885 euro) e del 25% di quanto eccede 1180. In
ogni caso, l' Aspi non può superare l’importo della indennità straordinaria di
cassa integrazione che per il 2012 è di 1119,32 euro, importo anche questo
rivalutabile. Queste regole di calcolo danno luogo al trattamento iniziale
dell’Aspi, soggetto a ridursi del 15% dopo 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo
ancora 6 mesi.
Il calcolo dell’Aspi
ESEMPIO di calcolo
dell’ASPI in relazione alla soglia retributiva € 1.180
INDENNITA’ ASPI
·
Retribuzione complessiva nei due anni precedenti il
licenziamento € 23.000
·
Numero settimane di contribuzione 104 = 52 settimane
per 2 anni
·
Retribuzione media settimanale € 221,15 = € 23.000/104
·
Retribuzione media mensile € 957,58 = 221,15 * 4,33
·
ASPI € 718,18 = € 957,58 *75/100
Esempio di calcolo
dell’ASPI in relazione alla soglia retributiva sopra € 1.180INDENNITA’ ASPI
·
Retribuzione complessiva nei due anni precedenti il
licenziamento € 35.000
·
Numero settimane di contribuzione 104 = 52 settimane
per 2 anni
·
Retribuzione media settimanale € 336,54 = €
35.000/104
·
Retribuzione media mensile € 1.457,22 = €
336,54*4,33
·
ASPI (75%
*1.180) + [25%* (1.457,22- 1.180)] = € 885 + 69,30 uguale € 954,30
L’Aspi ha un limite massimo : è l’importo della integrazione salariale
massima prevista per la Cassa integrazione guadagni straordinaria. L’ indennità
mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di integrazione
salariale (per l’anno 2012: 1.119,32 ).
Esempio di massimale
·
Immaginiamo che per il 2013 sarà di 1150.
·
Se la retribuzione media mensile di riferimento è
pari ad euro 2.300 , l’Aspi è la somma del 75% di 1180 = 885 + il 25% della
differenza tra 2.300 e 1.180 (1.120) = 280
·
Il totale Aspi è 885 + 280 =1165, superiore,
tuttavia, all’importo massimo erogabile dell’Aspi ipotizzato in euro 1.150 e
quindi bisognerà rapportarlo a quest’ultimo importo.
Fondo di solidarietà
bilaterali
L’ art. 3, commi 4 e 31, della L. n. 92/2012
prevede la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi
collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la
costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla
normativa in materia di Cig e Cigs , “con
la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause
previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o
straordinaria”.
Il sistema prevede un modello
"principale" (art. 3, commi 413, legge n.
92/2012), che ripropone, in
sostanza, l'esperienza dei fondi costituiti presso l'Inps ai sensi
dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662/1996; un modello "alternativo" (art. 3,
comma 14, legge n. 92/2012),
che intende valorizzare i sistemi consolidati di bilateralità; oltre a un fondo
di solidarietà residuale (art. 3, comma 19, legge n.
92/2012).
Fondi di solidarietà bilaterali per settori non
coperti da CIG
La Riforma delinea lo strumento fondamentale inteso a garantire adeguate
forme di tutela in costanza di rapporto ai lavoratori dei comparti non soggetti
alla CIG. Per fare questo le organizzazioni imprenditoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono invitate, entro 6
mesi dall’entrata in vigore della legge
(18 gennaio 2013, termine ultimo che però è slittato al 18 luglio 2013 a seguito delle
novità introdotte dalla Legge di stabilità, Legge n. 228 del 2012 ), a stipulare accordi collettivi, anche intersettoriali, per la
costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali che assicurino un sostegno al
reddito nei casi riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, analogamente
a quanto previsto dalla normativa CIG. Entro 3 mesi dalla stipula dell’accordo,
un decreto del ministro del Lavoro, di concerto col Ministro dell’Economia,
provvederà all’istituzione del fondo come gestione speciale dell’INPS, recependo
l’ambito di applicazione stabilito dagli accordi. L’istituzione dei fondi in
parola è obbligatoria
per tutti i settori non coperti da CIG in relazione
alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti; tale soglia
dimensionale è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre
precedente;
prestazioni e relativa contribuzione non sono dovute per i dirigenti, se
non espressamente
previsto. La delega affidata alle parti sociali, non impedisce al
Legislatore di fissare alcune condizioni precise :
- viene stabilito che i fondi “assicurano almeno la
prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale,
di durata non superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da
computarsi in un biennio mobile. Risulta evidente che la
misura di 1/8 corrisponde a 3 mesi in un biennio, quindi molto inferiore a quella
assicurata dalla CIG (12 mesi nel biennio mobile);
- le aliquote di contribuzione ordinaria sono
ripartite per 2/3 a carico del datore di lavoro e
per 1/3 a carico del lavoratore;
- ai contributi di finanziamento si applicano
le disposizioni vigenti in tema di contribuzione
previdenziale obbligatoria;
- il datore che ricorre alle prestazioni di
sostegno al reddito per riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa, è chiamato a versare al fondo un contributo addizionale
calcolato
in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura stabilità dai decreti
ministeriali e
comunque non inferiore all’1,5%;
- i fondi hanno l’obbligo del pareggio di
bilancio, non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità ed hanno l’onere di formulare bilanci di
previsione a 8 anni, basati
sullo scenario macroeconomico risultante dai documenti di economia e
finanza.
I fondi bilaterali possono perseguire finalità ulteriori rispetto a
quella principale, imponendo
la corrispondente contribuzione straordinaria, e precisamente: dovranno
:
a) assicurare ai
lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro integrativa
rispetto all'Aspi;
b) prevedere la
corresponsione di assegni straordinari per il sostegno del reddito,
riconosciuti nel
quadro di processi
di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei cinque anni successivi;
c) contribuire al
finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con appositi fondi nazionali e comunitari.
Fondi di solidarietà alternativi
In alternativa ai fondi di cui al punto precedente, la Riforma prevede
la possibilità che nei settori non coperti da CIG dove sono già operanti
consolidati sistemi di bilateralità, quale quello dell’artigianato, le organizzazioni datoriali e sindacali possano adeguare le fonti
istitutive dei fondi bilaterali già esistenti alle finalità perseguite dalla
Riforma, al fine di garantire forme di tutela in costanza di rapporto nei casi
riduzione o sospensione dell’attività lavorativa( in data 30 novembre 2012 è stato firmato da Confartigianato Imprese,
Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl , Uil l’accordo nel settore
dell’artigianato).
A tale scopo gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
a) un’aliquota complessiva di contribuzione non inferiore allo 0,20%;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del
fondo;
c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione
ovvero la rideterminazione dell’entità delle prestazioni, anche alla luce
dell’andamento del settore e più in generale dell’economia del Paese;
d) possibilità di far confluire nel fondo di solidarietà una quota parte
del contributo previsto per il fondo interprofessionale di formazione;
e) criteri e requisiti per la gestione delle risorse.
I fondi di solidarietà alternativi, che non assumono la veste di
gestioni speciali dell’INPS, ma rimangono interamente nella disponibilità delle
parti sociali, hanno pur sempre una valenza pubblica, in funzione degli scopi
che perseguono nell’ambito complessivo Riforma; per questo la norma prevede che
con decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro, di concerto
col Ministro dell’Economia e sentite le parti sociali istitutive, siano dettate
disposizioni per determinare i requisiti di professionalità ed onorabilità dei
soggetti preposti alla gestione, i criteri e i requisiti per la gestione
contabile dei fondi e altre misure per rafforzare la funzione di controllo
sulla loro corretta gestione.
Anche i fondi di solidarietà alternativi, pur avendo maggiore autonomia,
hanno l’obbligo del pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità; anch’essi operano nei limiti delle risorse già
acquisite.
Fondo di solidarietà residuale
La Riforma Fornero
specifica, inoltre, che per i datori di lavoro che occupino più di 15
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, i
quali non abbiano stipulato accordi collettivi per l'istituzione di un fondo di
solidarietà bilaterale, dovrà essere istituito un fondo di solidarietà
“residuale”, cui contribuiranno sia i datori di lavoro sia i lavoratori. Al
pari degli altri fondi di solidarietà, il fondo “residuale” dovrà essere
istituito con decreto ministeriale che determinerà, tra l'altro, l'ammontare
delle aliquote di contribuzione. Il fondo di
solidarietà residuale è finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dei
lavoratori (nella misura di 2/3 e 1/3). Anche le finalità e le prestazioni del fondo
“residuale” sono analoghe a quelle dei restanti fondi di solidarietà: vale a
dire la corresponsione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione
salariale (di durata, nello specifico, non superiore a un ottavo delle ore
complessivamente lavorabili in un biennio mobile) nonché, ove concordato tra le
parti, le “ulteriori” prestazioni erogabili dai fondi di solidarietà. Infatti,
i fondi “assicurano almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo
pari all’integrazione salariale” e che sia “almeno” di “durata non
superiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un
biennio mobile”. In sostanza tale prestazione, al fine di garantire “adeguate” forme di sostegno al
reddito non può non assicurare un intervento di durata “almeno pari ad un ottavo delle ore lavorabili” ( interpello
Ministero del lavoro n. 39/2012).
A
tal proposito, modificando l’articolo 3 , commi 31 e 32 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la Legge
di Stabilità (comma 251) oltre a confermare la durata minima dell’indennità,
stabilisce anche le regole che stabiliscono a durata massima dell’erogazione
della stessa ( non dovrà essere comunque superiore alle durate massime previste
dall’articolo 6, commi primo, terzo e
quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164) e cioè sino a 12 mesi.
Inoltre i fondi potranno erogare prestazioni integrative in termini di
importi o durate rispetto, non più a quanto garantito
dall’Aspi ( come prevedeva la Legge Fornero), ma rispetto alle
prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di
lavoro. Ovvero potranno prevedere prestazioni integrative, in termini di
importo, in relazione alle integrazioni salariali.
La contribuzione di finanziamento
dell’Aspi
La nuova Assicurazione sociale per
l'impiego è finanziata (art. 2, commi 25 e successivi Inps, circ. n. 140 del
14 dicembre 2012 dai seguenti contributi/oneri posti a carico del datore di
lavoro (decorrenza: periodi contributivi maturati a decorrere dall'1.1.2013).
Per il finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n. 92/2012
dispone l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni:
- ordinario (art. 2, co. 25-27 e co. 36);
- addizionale (art. 2 co. 28-30);
- contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni (art. 2, co. 31-35).
·
·
Il costo
per le aziende per finanziare l’Aspi –
circolare Inps n. 140/2012
·
Per il
finanziamento delle assicurazioni ASpI e mini ASpI, la legge n. 92/2012 dispone
l’obbligo di versamento delle seguenti contribuzioni: ordinario, addizionale,
contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per causa diversa dalle dimissioni
·
Contributo ordinario
·
A decorrere dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro sono tenuti a versare un
contributo complessivo pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione
imponibile ( contributi già in vigore di cui agli artt. 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge n. 160/75). Sono confermate eventuali riduzioni del
costo del lavoro
·
Contributo ordinario Apprendisti.
·
A decorrere dal 1°gennaio 2013 è dovuto dai datori di lavoro, un contributo
pari all’1,31% della retribuzione imponibile a cui sommare anche l‘aliquota
dello 0,30%. La contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura
pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori
dipendenti.
·
Contributo addizionale per i contratti a
tempo determinato.
·
Dal 1° gennaio 2013 scatta un contributo
addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile. La contribuzione
complessivamente dovuta per l’Aspi si attesterà in misura pari al 3,01% (1,61%
+ 1,40%) della retribuzione imponibile, fatte salve eventuali riduzioni del
contributo. Il contributo addizionale riguarderà, in genere, tutti i rapporti
di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1 gennaio 2013 e non solamente
quelli instaurati a far tempo dalla medesima data. Il contributo non è dovuto
per i lavoratori assunti a termine per coloro
assunti in sostituzione di lavoratori assenti e per lo svolgimento delle
attività stagionali. Il Ministero del lavoro, con
l’interpello n. 42/2012, ha sottolineato che le imprese che svolgono
un'attività a carattere stagionale, così individuata dai contratti collettivi o
avvisi comuni formalizzati entro la fine del 2011, sono esonerati da tale
contributo.
·
Ticket licenziamento
·
Si verserà il 41% del
massimale mensile Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli
ultimi tre anni.
A)
Contribuzione ordinaria
Aliquota pari all’ 1,31% delle
retribuzioni imponibili dei lavoratori. Trattasi del precedente contributo DS,
al netto dello 0,30% dovuto ai fondi interprofessionali per la formazione, che
comunque anch'esso continua ad essere dovuto e che deve essere versato anche
per i soggetti che per la prima volta entrano nella sfera di applicazione della
disoccupazione Aspi. Conseguentemente, per i destinatari dell'Aspi, i datori
di lavoro sono tenuti a versare complessivamente un contributo pari all'1,61%
(aliquota corrispondete a quella previgente per la DS);
Restano in vigore gli attuali
abbattimenti (che possono incidere sul contributo dell'1,31% Aspi ex DS e non
sul contributo per la formazione 0,30%) disposti dalle seguenti disposizioni di
legge:
art. 120, legge n. 388/2000;
art. 1, comma 361, legge n. 266/2005; Dl n. 203/2005, legge n. 248/ 2008
(misura compensativa per la perdita della disponibilità del Tfr). Le riduzioni
di cui alla legge
n. 388/2000, e alla legge n. 266/2005 trovano applicazioni per intero anche per i
soggetti per i quali per la riduzione non sia stata applicata per mancata
capienza delle aliquote vigenti:
Settore
|
Riduzioni leggi n. 388/2000 e n. 266/2005
|
Aliquota Aspi dovuta (*)
|
Artigianato |
0,91%
|
0,40%
|
Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con Cuaf ridotta |
0,91%
|
0,40%
|
Agricoltura |
0,94%
|
0,37%
|
Commercio e pubblici esercizi con Cuaf ridotta |
1,13%
|
0,18%
|
Partiti politici e sindacati non soggetti a Cuaf |
1,16%
|
0,15%
|
(*) Il contributo va incrementato dell'aliquota dello 0,30% di cui all'articolo 25 della legge n. 845/1978. |
Per i lavoratori per i quali non
trova applicazione il contributo di disoccupazione (esempio soci lavoratori di
cooperativa, compresi DPR 602/1970 e L.
250/1958 industria della pesca, con rapporto, oltre a quello associativo, di
lavoro subordinato - L. 142/2001 personale artistico, teatrale
cinematografico) e le predette quote di riduzione risultino interamente
applicate, potrà essere disposto un allineamento graduale (con Dm) con
incrementi annui (dal 2013) di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al
2016 e di 0,27 punti percentuali per l'anno 2017. Ci potrà essere anche un
graduale allineamento per il contributo 0,30% (0,06% annuo) dovuto per la
formazione (fondo interprofessionale). Durante il riallineamento verranno
rideterminate anche le prestazioni in funzione della contribuzione versata.
Anche per gli apprendisti, dal
2013, occorre versare la contribuzione per l'Aspi nella misura dell' 1,31%
(esclusa dallo sgravio, per le assunzioni fino al 31.12.2016, previsto per le
aziende fino a 9 addetti introdotto dall'art. 24 della legge n. 183/ 2011), più il contributo 0,30% destinato ai fondi
interprofessionali per la formazione (complessivamente 1,61%).
L'Inps ha precisato che stante la tecnica legislativa utilizzata sul
contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo
contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e
n. 266/2005, previste dal comma 26, dell'art, 2, della legge n. 92/ 2012.
Potranno, invece, continuare ad operare ove spettanti le misure compensative
ex art. 8
del Dl n. 203/2005,
convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005 (trattasi della riduzione a favore delle
contribuzioni minori, che può comprendere anche il contributo di
disoccupazione, ora Aspi, nella misura, per il 2013, di 0,27 punti percentuali,
in proporzione alla perdita del Tfr dovuta per effetto del versamento dello
stesso a un fondo di previdenza complementare e/o al Fondo di tesoreria gestito
dall'Inps).
B)
Contribuzione addizionale
con effetto sui periodi
contributivi maturati a decorrere dall'1.1.2013, ai rapporti di lavoro
subordinato diversi da quelli a tempo indeterminato (per le eccezioni si veda
il punto successivo) si deve applicare un contributo addizionale fissato nella
misura dell' 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Conseguentemente l'aliquota
complessiva, di finanziamento dell'Aspi, si attesterà al 2,71%, più il
contributo 0,30 per la formazione fondi interprofessionali, complessivamente
3,01%.
Tale contributo interessa tutti i
rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio 2013 e non
solamente quelli instaurati a far tempo dalla medesima data.
Il contributo addizionale non deve
essere versato:
- per i lavoratori assunti a
termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- per i lavoratori assunti a
termine per lo svolgimento di attività stagionali (Dpr n. 1525/1963) nonché per i periodi contributivi
maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 per lo svolgimento delle
attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- per gli apprendisti;
- per i lavoratori dipendenti della
Pa.
L'aliquota aggiuntiva dell'1,4%
non ha effetto per i soggetti che vengono assunti con l'incentivazione che
rinvia alla contribuzione apprendisti (per esempio assunti dalle liste di
mobilità).
Se il rapporto di lavoro a termine
viene trasformato a tempo indeterminato al datore di lavoro potranno essere
restituite le ultime sei mensilità del contributo addizionale.
La restituzione spetta anche quando
l'assunzione a tempo indeterminato avviene entro il termine di sei mesi dalla
cessazione del contratto a tempo determinato. La restituzione avviene detraendo
dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo
trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
C) Contributo licenziamento
La legge n. 92/2012, e
successive modificazioni, ha stabilito che in tutti i casi di interruzione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che intervengono dall'1.1.2013,
per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto (anche teoricamente, vale a dire a prescindere dall'effettiva
percezione della stessa) alla nuova Aspi (sono quindi escluse dall'obbligo
contributivo: le dimissioni - ad eccezione di quelle per giusta causa e nel
periodo tutelato dalla maternità; le risoluzioni consensuali - fatta eccezione
per quelle sottoscritte a seguito dell'attivazione della procedura di cui
all'art. 7 della legge n. 604/1966; le dimissioni derivanti da trasferimento
del dipendente ad altra sede distante oltre 50 km dalla residenza del
lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti e più con i mezzi
pubblici; la cessazione del rapporto per morte del lavoratore), il datore di
lavoro è tenuto a versare all'Inps una somma pari al 41% del massimale mensile
di Aspi, (valore corrispondete, secondo l'Inps, al massimale retributivo
utile per il calcolo dell'Aspi base - 75% della retribuzione media, per il 2013
pari a 1.180 euro - il 41% corrisponde a 483,80 euro ) per ogni 12 mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Stante il nuovo impianto della norma,
l’Inps precisa che il contributo è scollegato all’importo della prestazione
individuale. Conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata (483,80
euro per ogni 12 mesi) a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro
cessato (full time o part time).
Il calcolo
Conseguentemente, il contributo – per tutte le risoluzioni che comportano il
pagamento e che sono intervenute a partire dal 1° gennaio 2013 - deve essere
determinato in base ai seguenti parametri:
1) importo da prendere a base per il calcolo
per l’anno 2013 = 1.180 euro;
2) percentuale da applicare all’importo base =
41%, ossia 483,80 euro per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi 3
anni;
3) per ogni mese di anzianità la
somma da versare sarà pari a € 40,32 (€1.180 x 41%/12).
|
4) per i dipendenti con un'anzianità superiore a 3 anni, il contributo
massimo dovuto è sempre pari a 1.451,40 euro , ovvero € 1180 x 41% x 3.
|
N.B. Per
i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 mesi, il contributo va
rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di
lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione
lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.
Le modifiche fiscali per finanziare l’Aspi e le altre
prestazioni previdenziali
Al fine di garantire le necessarie coperture finanziarie
sulle misure previste dalla cosiddetta “Riforma Fornero” (L. 28 giugno 2012,
n.92), sono state introdotte consistenti modifiche alle disposizioni relative
alla deducibilità delle auto. In particolare, l’ articolo 4 comma 74 della L.
92/2012 modifica, a partire dal 2013, il regime di tassazione ordinaria dei
canoni di locazione dei fabbricati previsto dall’articolo 37 comma 4-bis del
TUIR. Cambiano infatti le percentuali dell'articolo 164, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nella sostanza il limite di deduzione
delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle
autovetture ed ai veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e
professioni (diversi da quelli di cui al n.1, lett. a, comma 1 del D.P.R.
917/1986) diminuirà dal 40% al 20%, a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma. In
pratica i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare vedranno
applicate le nuove disposizioni con decorrenza 1° gennaio 2013. Viene altresì
modificata la percentuale relativa ai veicoli dati in uso ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta. Tali oneri, sempre dal prossimo anno,
saranno infatti deducibili nella misura del 70%, in luogo della ben più
rilevante percentuale del 90%
La nuova deducibilità
Le novità normative riguardano non solo i titolari di
reddito di impresa ma anche i lavoratori autonomi. Nel caso di esercizio di
arti e professioni, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 20%
limitatamente ad un solo veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e
da associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. 917/1986, la deducibilità è
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. La novità non
riguarda le categorie particolari di lavoratori autonomi. Infatti:
-
resta invariata la percentuale dell’80% per i
veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio a cui sono
assimilati i promotori finanziari e gli agenti e sub agenti di assicurazione
(cfr. circolare n. 48/E/1998);
-
restano integralmente deducibili le spese
relative ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un atto
rilasciato dalla pubblica amministrazione che attesti tale destinazione (per
esempio servizio taxi);
-
restano integralmente deducibili le spese
relative ai veicoli destinanti esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa, vale a dire “senza i quali l’attività
stessa non può essere esercitata”. E’ il caso delle autovetture possedute dalle
imprese di noleggio utilizzate dalle scuole guida (cfr. circolari 37/E/1997 e
48/E1998).
La precedente deducibilità
dei costi auto - art. 164 del Tuir
Allo stato attuale e sotto il profilo strettamente fiscale,
è previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto
sostenuto (art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR). In particolare, ai fini della
deducibilità, non si tiene conto della parte di costo, compresa l’IVA
indetraibile, che eccede:
-
Euro 18.075,99 per autovetture e autocaravan;
-
Euro 4.131,66 per i motocicli;
-
Euro 2.065,83 per i ciclomotori.
Occorre, altresì, osservare come tali limiti operino
congiuntamente con la limitazione percentuale ( che per l’anno precedente era
pari al 40%). Pertanto, il costo massimo fiscalmente deducibile prima delle
modifiche era pari a:
-
Euro 7.230,39 (40% di 18.075,99euro) per
autovetture e autocaravan;
-
Euro 1.652,66 (40% di 4.131,66 euro) per i
motocicli;
-
Euro 826,33 (40% di 2.065,83 euro) per i
ciclomotori.
Le modifiche apportate
dalla riforma del mercato del lavoro
L’art. 4, commi 72 e 73, della riforma del mercato del
lavoro ha previsto la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi
relativi alle auto di imprese e professionisti, nella seguente misura:
riduzione dal 40% al 27,5% della quota di deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai
ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni
strumentali all’attività d’impresa. La
predetta disposizione nulla ha cambiato, invece, per quanto riguarda il tetto
massimo di riconoscimento fiscale del costo di acquisto sostenuto (art. 164 co.
1 lett. b) del TUIR). Più in particolare, quindi, con la riforma del lavoro le detrazioni relative alle flotte aziendali sarebbero
passate dal vecchio 40% al 27,5%
imporranno un importo massimo di deduzione del costo di acquisto da
7.230,40 euro a 4.970,90 (costo fiscale 18.075,99 euro). Saranno, inoltre,
deducibili anche le spese relative all’utilizzo dei veicoli. Tra tali spese
rientrano quelle relative a:
_ carburanti e lubrificanti;
_ tassa di proprietà;
_ assicurazione Rc auto;
_ pedaggi autostradali;
_ custodia;
_ manutenzioni o riparazioni non incrementative;
_ Iva indetraibile corrisposta in sede di acquisto
dell’autovettura.
Le modifiche apportate
dalla Legge di stabilità 2013
Come detto in premessa, la legge di stabilità per l’anno
2013, modificando la Riforma Fornero ha
tuttavia ulteriormente ristretto la quota di deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai
ciclomotori ed ai motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per
l’esercizio dell’attività propria dell’impresa o che non sono adibiti ad uso
pubblico. Nello specifico, modificando l’articolo 164 del TUIR, viene ridotta
dal 40% al 20% ( e non più al 27%) la quota di deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi relativi ai predetti automezzi, che non sono
utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa . Alla luce
della nuova percentuale del 20% sarà pari a:
- 3.615,20 euro (20% di 18.075,99 euro)
per autovetture e autocaravan;
- 826,34 euro (20% di 4.131,66 euro) per
i motocicli;
- 413,17 euro
(20% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.
Tetto massimo di riconoscimento fiscale per leasing e noleggio
autoveicolo
Focalizziamo
la situazione relative al noleggio. I costi sostenuti in seguito alla stipula
di un contratto di noleggio auto risentono, come per le auto di proprietà,
della limitazione alla deducibilità. L’art. 164 intende equiparare i costi
sostenuti per il noleggio ai costi sostenuti in forza di un contratto di locazione finanziaria e
all’acquisto dell’auto di proprietà e sono pertanto deducibili nella misura del
40% del costo sostenuto. Con la Legge di stabilità ( di
modifica alla Riforma del lavoro il costo massimo a cui commisurare l’aliquota del 20% per il calcolo del
canone dovrà essere così ricalcolata :
- su euro 3.615,20 per le
autovetture e gli autocaravan la quota
max deducibile nell’anno per i
costi di noleggio ammonta ad euro
723,04;
- su euro
774,69 per i motocicli la quota max deducibile nell’anno ammonta ad euro 154,94;
- su euro
413,17 per i ciclomotori la quota max deducibile nell’anno ammonta ad euro 82,64.
Il limite percentuale previsto deve essere rispettato
anche con riferimento alle spese relative all’acquisto di carburanti e lubrificanti, al bollo
auto, all’assicurazione, alle spese di manutenzione e riparazione, nonché alle
spese di custodia (tipicamente, spese per il parcheggio).
Autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
L’ art. 4, co. 72, lett. b), L. 92/2012, riduce, a partire
dal periodo d’imposta 2013, dal 90% al 70% la deducibilità delle spese
sostenute per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta. Si ricorda
come nella Circolare ministeriale n. 48/1998, si considera dato in uso
promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta il veicolo
utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il
periodo d’imposta del datore di lavoro. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in
cui il periodo d’imposta di un’impresa decorra dal 1° luglio al 31 dicembre
(per un totale di 184 giorni) e che l’acquisto dell’autovettura sia avvenuto il
1° settembre, la condizione posta dalla norma può ritenersi soddisfatta
allorché l’autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente entro il
29 settembre (93 giorni al termine del periodo d’imposta). Ai fini del
conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel
periodo d’imposta non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo
continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.
Si sottolinea che la norma riguarda qualunque datore di lavoro, sia che svolga
un’attività d’impresa sia che svolga un’attività artistica o professionale.
Pertanto, in caso di auto concesse in uso promiscuo al dipendente per più di
183 giorni l’anno, la deduzione passa al 70%, contro il vecchio 90%. Il
rimanente 30% deve essere tassato al dipendente, aumentando il reddito con un
importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km,
moltiplicato per la relativa tariffa
ACI, al netto delle eventuali trattenute al dipendente.
Nel caso di auto per solo utilizzo aziendale la riduzione delle detrazioni,
pari al 31,25%, induce le imprese a farsi un po’ di calcoli e a conti fatti
diventa evidente che dal 2013, piuttosto che acquistare auto intestandole
all’azienda da dare in usufrutto ai dipendenti, per le aziende risulta più
conveniente procedere con il rimborso chilometrico.
Per quanto concerne le ipotesi dei veicoli concessi in uso a
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero
all’amministratore di società, è opportuno rammentare che la circolare 19
gennaio 2007, n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento
già espresso dalla precedente circolare 26 gennaio 2001, n. 5/E, laddove era
stato chiarito che l’assimilazione del trattamento fiscale dei redditi
derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di lavoro
dipendente riguarda le modalità di determinazione del reddito del collaboratore
ai fini delle imposte dirette e non si configura quale assimilazione delle due
tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge; di conseguenza
tale assimilazione non opererebbe per le disposizioni che regolano la deduzione
dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, per le spese auto, la soglia di
riferimento è quella attuale del 40% oppure, a decorrere dal 2013, del 25%.
Diverso è il caso di auto aziendali utilizzate da agenti e
rappresentanti di commercio, per le quali la detrazione resta fissa all’80%, e
di taxi, scuole guida o noleggio, deducibili al 100%.
Sintesi deducibilità
spese auto
- Auto uso Professionisti
e Imprese: passa dal 40% al 20% la quota di deducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai
ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni
strumentali all’attività d’impresa. Anche nel caso di esercizio
di arti e professioni, la deducibilità dei costi e spese auto è del 20%,
limitatamente ad un solo veicolo mentre se l’attività è svolta da società
semplici e da associazioni, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo
per ogni socio o associato.
- Auto ad uso
rappresentanti: Resta invariata la percentuale di deducibilità per gli agenti
ed i rappresentanti
di commercio, promotori finanziari e degli agenti di
assicurazione fissata nella misura dell’80%.
- Auto concesse ad uso
promiscuo ai dipendenti: ridotta a partire dal 2013 la
percentuale di deducibilità, di cui all’art. 164 della lettera b-bis) del TUIR,
prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta, quindi per le auto concesse per svolgere
l’attività lavorativa che per il proprio tempo libero, dal 90% al 70%. Il
limite di valore
fiscalmente riconosciuto alle auto ad uso promiscuo rimane
invariato a seguito della nuova riforma. L’utilizzo promiscuo dell’autoveicolo
dato in concessione ai dipendenti deve essere superiore per la metà più uno
dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (cfr.
C.M.48/1998, paragrafo 2.1.2.1).
Franchigia per il premio assicurativo - SSN
Lo stesso art. 4, co. 76 della
Legge 28 giugno 2012, n. 92 fissa, a decorrere dal periodo di imposta 2012, una
franchigia di € 40 in riferimento al contributo al Servizio sanitario nazionale
applicato su premi assicurativi per la responsabilità civile per danni causati
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l’impresa di
assicurazione abbia esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del
contraente. In pratica, se fino al periodo d'imposta 2011, in sede di
dichiarazione dei redditi Unico 2012 e 730/2012 è stato possibile dedurre
l'intero contributo SSN, con l’entrata in vigore della Riforma Fornero, nelle
prossime dichiarazioni dei redditi Unico 2013 e 730/2013 potrà essere dedotta
solo la parte dei contributi SSN che eccede i 40 euro. Per esempio, chi paga 100 euro di contributo Ssn, oggi ottiene uno
sconto Irpef su tutti i 100 euro; dal prossimo anno su 60 euro (cioè al netto
della franchigia di 40 euro). In sostanza, il contributo SSN diventa deducibile dal reddito complessivo del
contribuente solo per la parte che
eccede i € 40.
Le ulteriori forme di
finanziamento
Reddito da locazione
Altra novità contenuta nella legge di riforma del mercato
del lavoro interessa l’articolo 37 Tuir, in tema di determinazione del reddito
dei fabbricati. In particolare si modifica il comma 4-bis, per cui la riduzione
forfettaria riconosciuta per i redditi che derivano da contratti di locazione
di immobili, ai fini della determinazione Irpef, si abbassa dall’attuale 15% al
5 per cento. Questa riduzione entra in vigore nel 2013.
Tassa imbarco aerei
Entra in vigore anche il prossimo anno e in modo particolare
dal 1° luglio 2013, l’aumento di 2 euro per passeggero dell’addizionale
comunale sui diritti di imbarco sugli aerei. Introdotta con la finanziaria
2004, l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli
aeromobili ha attualmente misura pari ad 1 euro per passeggero imbarcato. Il
gettito che ne deriva è utilizzato in quote diverse, di cui il 20 per cento del
totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti e
il restante 80% invece al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al
contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. La legge di riforma del
mercato del lavoro del ministro Fornero ha previsto che questa addizionale
venga incrementata di due euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme
derivanti da questo incremento, dovranno essere riversate all’Inps, come
sostegno alle gestioni previdenziali.
Aspi e applicazione degli incentivi alle assunzioni
alla luce della legge 92/2012
L’Inps la circolare n.
137/2012 è intervenuta a fornire
chiarimenti in merito all’applicazione della normativa sugli incentivi alle
assunzioni alla luce dei principi generali introdotti dall’art. 4, commi 12-15,
della legge 92/2012. In particolare, l’Istituto analizza le ripercussioni della
novella legislativa in relazione a due tipologie di benefici: gli incentivi per
l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi e gli
incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità. La
circolare, inoltre, evidenzia che in materia di incentivi all’assunzione, la
Legge 92/2012:
ü modifica
la disciplina dello stato di disoccupazione, rilevante anche in materia di
incentivi;
ü abroga
– a decorrere dal primo gennaio 2017 – gli incentivi per l’assunzione dei
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
ü abroga
– a decorrere dal primo gennaio 2013 – il contratto di inserimento, di cui agli
articoli 54 e seguenti del d.l.vo 276/2003;
ü introduce
– a decorrere dal primo gennaio 2013 – un nuovo incentivo per l’assunzione di
lavoratori over50 e donne;
ü modifica
l’articolo 8, co. 9, legge 407/1990, riguardante gli incentivi per l’assunzione
dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi;
ü fissa
alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi
quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223;
ü mantiene
nella misura vigente (attualmente il 10%) l’aliquota agevolata applicabile a
tutti quegli incentivi, la cui specifica disciplina rinvia alla contribuzione
dovuta per gli apprendisti; l’articolo 2, co. 37, esclude espressamente dal
rinvio la maggiore contribuzione connessa all’Assicurazione Sociale per
l’Impiego – AspI, dovuta per gli apprendisti dal primo gennaio 2013;
ü prevede
che l’Inps raccolga, secondo modalità da esso definite, dalle
regioni e dalle province le informazioni di propria competenza
necessarie per il riconoscimento degli incentivi all’assunzione.
Regole generali
La legge 92/2012 intende assicurare una disciplina omogenea delle condizioni
di spettanza degli incentivi, introducendo alcuni principi generali,
applicabili a tutti gli incentivi.
La prima regola, prevista dal comma 12, lettere a) e b), dell'art. 4 della legge n. 92/2012,
è che il diritto all'agevolazione è escluso se l'assunzione avviene in
attuazione di uno specifico obbligo previsto dalla legge e/o dalla
contrattazione collettiva. In pratica l'agevolazione spetta solo al datore di
lavoro che è libero di sceglie chi assumere, e che pertanto preferisce un
soggetto che versa in gravi condizioni di disagio (come il lavoratore
disoccupato o in Cigs da almeno 24 mesi, o quello licenziato a seguito di
mobilità). Al fine di interpretare il comma, l'Istituto distingue le due previsioni
contemplate rispettivamente dalle lettere a) e b):
- la lettera a)
del comma 12 dell'art. 4 prevede la non spettanza del beneficio laddove la
nuova assunzione agevolata sia effettuata in adempimento di uno specifico
obbligo di legge o della contrattazione collettiva;
- la lettera b)
del medesimo comma 1 prevede invece l'esclusione dal beneficio laddove la nuova
assunzione sia effettuata in violazione dell'obbligo preesistente derivante da
una specifica norma di legge o di contratto collettivo.
Al fine di rendere più tangibili gli effetti della nuova
regola, l'Istituto fornisce tre esempi di norme di legge che impongono al
datore di lavoro che intende assumere l'obbligo di scegliere, o meglio di dare
precedenza nelle scelte, ad un determinato lavoratore (in precedenza
licenziato).
L'art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949, ad esempio,
riconosce un diritto di precedenza alla riassunzione entro 6 mesi a favore del
lavoratore a tempo indeterminato licenziato per giustificato motivo oggettivo
(connesso a ragioni aziendali) o per riduzione collettiva del personale.
Analogo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato è attribuito dall'art. 5 comma 4-quater del Dlgs n. 368/2001 al
lavoratore a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è scaduto negli ultimi
12 mesi (ovvero agli stagionali, in caso di nuove assunzioni a termini
nell'ambito delle medesime attività stagionali, comma 4-quinquies). A tal proposito ricordiamo gli ulteriori requisiti
ai quali è di fatto legata la maturazione del diritto di precedenza in favore
dei dipendenti a termine:
- i lavoratori devono essere stati complessivamente in forza
presso l'azienda per almeno 6 mesi (anche con l'utilizzo di più contratti);
- le nuove assunzioni devono essere effettuate per
l'espletamento delle medesime mansioni svolte dall'ex lavoratore a termine;
- l'ex lavoratore deve manifestare in modo formale, entro 6
mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la sua volontà di
esercitare il diritto di precedenza, fermo restando la sua estinzione nei 12
mesi successivi alla cessazione medesima.
Anche nell'ambito di trasferimento di aziende in crisi ai
sensi del comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428/1990
(ad esempio in situazioni di fallimento), per il quale non si applicano le
previsioni dell'art. 2112 c.c., il comma 6 della
medesima norma riconosce una precedenza nelle nuove assunzioni (sia a termine
che a tempo indeterminato) in favore di quei lavoratori che non transitano
immediatamente alle dipendenze del cessionario. Il diritto di precedenza ha una
durata di 12 mesi dalla data del trasferimento o del periodo più ampio
eventualmente previsto dall'accordo collettivo. Il datore di lavoro, però prima
di ricorrere ad un contratto di tipo agevolato, deve altresì verificare che il
proprio contratto collettivo non preveda particolari obblighi di assunzione,
come ad esempio il Ccnl pulizia che, in caso di subentro di una nuova azienda
in un contratto di appalto, prevede l'obbligo per quest'ultima di assumere i
dipendenti dell'azienda uscente. In pratica, in tutti i casi in cui
l'assunzione di quel lavoratore è frutto di un obbligo di legge o contrattuale,
che ad esempio, come nei casi sopra illustrati dall'Istituto, prevede uno
specifico diritto di precedenza per il dipendente medesimo, il datore di lavoro
non ha diritto a fruire della relativa agevolazione.
In conformità alle previsioni della lettera b) del comma 12 dell'art. 4, legge n. 92/2012, le agevolazioni non spettano
anche nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia proceduto ad una nuova
assunzione, violando però il diritto di precedenza acquisito da un altro
dipendente cessato.
Per poter legittimamente fruire del beneficio è essenziale
che l'azienda offra preventivamente il posto di lavoro al lavoratore titolare
del diritto di essere preferito. L'esclusione dal beneficio trova applicazione,
in entrambi i casi sopra menzionati, anche qualora il lavoratore sia utilizzato
attraverso un contratto di somministrazione, posto che il datore di lavoro
utilizzatore comunque beneficerebbe, sebbene indirettamente, dell'agevolazione,
mediante il riaddebito di un minore onere contributivo. L’ Istituto sottolinea
che il vincolo generalizzato non trova invece applicazione per le assunzioni di
disabili gravi effettuate tramite convenzioni ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999
Gli
altri casi di limitazione all’ammissione dei benefici
L’ammissione ai benefici incontra altresì limitazioni nel caso in cui il datore di lavoro o
l’utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o
riorganizzazione, anche ai sensi dell’art. 19 D.L. 185/2008.
L’articolo 4, co. 12, lettera c) recita infatti : “gli incentivi non
spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione
o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano
effettuate presso una diversa unità produttiva.” Si evidenzia
che, a differenza dell’obbligo di assunzione – che, per le ipotesi previste
dalle lettere a)
e b)
del comma 12 – si riferisce al datore di lavoro o utilizzatore nella sua
interezza -, in caso di sospensione va invece considerata solo la situazione
della singola unità produttiva.
L’articolo 4, co. 12, lettera d) recita: “gli incentivi non spettano con
riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento,
presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di
collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si
applica anche all’utilizzatore”. Il beneficio è escluso anche nel
caso in cui la vicenda riguardi il datore di lavoro che ha licenziato il
lavoratore e l’utilizzatore cui venga somministrato.
Inoltro tardivo delle
comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal DM del 30 ottobre 2007.
In merito alla conseguenze, in materia di fruizione degli incentivi
all’assunzione, del tardivo invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie,
previste dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
30/10/2007 (Unilav, Unisomm, ecc.), l’articolo 4, co. 15, l. 92/2012, dispone: “L’inoltro tardivo delle
comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica
di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella
parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.”
Osservanza delle norme poste a
tutela delle condizioni di lavoro
Gli incentivi sono subordinati altresì al rispetto delle norme poste a
tutela delle condizioni di lavoro.
“i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da
parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”; e ai
fini del rilascio di quest’ultimo, inoltre,“ l’interessato è tenuto ad autocertificare
l’inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali,
definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A
[del citato decreto ministeriale] ovvero il decorso del periodo indicato dallo
stesso allegato relativo a ciascun illecito”.
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati o in cigs da
almeno 24 mesi.
L’art. 8, comma 9, della legge 407/1990
prevede che per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori
disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi sia previsto, a favori dei datori di
lavoro, uno sgravio contributivo nella misura del 50% per un periodo di 36
mesi. La legge 92/2012 ha modificato la disciplina delle cause ostative al
godimento dell’incentivo, escludendo il beneficio solo nel caso di licenziamenti intimati per giustificato motivo
oggettivo o per riduzione del personale (la precedente disposizione prevedeva
che qualunque tipo di licenziamento impediva l’accesso all’incentivo), vale a
dire per quelle assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori licenzianti
per giustificato motivo oggettivo. L’Inps precisa che la suddetta condizione
ostativa deve riferirsi solo a quei casi i cui si configura una violazione di
un diritto di precedenza all’assunzione. Di conseguenza, l’incentivo spetta
qualora, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per
riduzione del personale, venga offerto il lavoro ai dipendenti licenziati e
questi rifiutino. Per quanto riguarda le imprese artigiane, la
disciplina in materia non viene toccata dalla riforma. Pertanto, le assunzioni
effettuate dalle suddette aziende comportano lo sgravio contributivo del 100%
per un periodo di 36 mesi.
Con riferimento al cumulo degli incentivi, la
circolare precisa che l’incentivo in oggetto è riconosciuto anche nel caso di
trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo
determinato, ma non spetta se la trasformazione avviene nei confronti di un
lavoratore che ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione.
L’incentivo spetta che nelle ipotesi di
assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. In
tal caso il beneficio spetta per 36 mesi, compresi gli eventuali periodi i cui
il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Cumulo
degli incentivi.
L’articolo 4, co. 13, recita: “Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata,
si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore
dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo
stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero
intercorrano rapporti di collegamento o controllo.”
Tale disposizione stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e
indiretta di uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle
varie norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata
considerando sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle
dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti durante
eventuali periodi di utilizzazione indiretta, da parte dello stesso soggetto
mediante un contratto di somministrazione.
Ad esempio la circolare Inps analizza facendo
esplicito riferimento alle agevolazioni previste in caso di assunzione di
lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 meni e di lavoratori iscritti
alle liste di mobilita` fornendo degli esempi.
- Esempio 1: assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilita`: il beneficio contributivo massimo di 12 mesi sara` concesso anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi per sei mesi il lavoratore con un contratto di somministrazione e nella eventuale successiva assunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo determinato l`agevolazione spettera` per sei mesi.
- Esempio 2: assunzione a tempo determinato dalle liste di mobilita` : il beneficio massimo di 12 mesi sara` concesso anche nel caso in cui il datore di lavoro utilizzi il lavoratore agevolato attraverso un contratto di somministrazione pari a dodici mesi, non spettera` alcuna agevolazione nell`eventualita` di successiva assunzione dello stesso lavoratore con contratto a tempo determinato.
Assunzione di lavoratori iscritti
nelle liste di mobilità
Le regole generali dettate dalla legge
92/2012 in relazione al diritto di precedenza nelle assunzioni valgono anche
per gli incentivi all’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità.
Con riferimento al cumulo degli incentivi, la
circolare afferma che l’assunzione a tempo indeterminato, successiva ad un
rapporto a tempo determinato originariamente instaurato con un lavoratore
iscritto alle liste di mobilità, deve essere equiparata alla trasformazione a
tempo indeterminato prevista dall’art. 8, c. 2, legge 223/1991. Pertanto, per
un’assunzione a tempo indeterminato che segua, con o senza soluzione di
continuità, un’assunzione a termine dalle liste di mobilità, spetta la
riduzione contributiva per 12 mesi, a cui si aggiunge il contributo mensile di
cui all’art. 8, c. 4, l. 223/1991. Tali benefici non spettano nei casi in cui l’assunzione sia dovuta al rispetto
del diritto di precedenza.
Nel caso di somministrazione l’incentivo
spetta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo
determinato che indeterminato; in caso di assunzione a tempo indeterminato
l’incentivo spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per i
periodi di somministrazione a tempo determinato; spetta anche mentre il
lavoratore è in attesa di assegnazione.
L’incentivo non spetta se l’agenzia di
somministrazione assume entro sei mesi un lavoratore iscritto alle liste di
mobilità,
Il diritto di precedenza
all’assunzione
Le regole generali di cui ai commi 12 e 13 dell’articolo 4 della legge
92/2012 devono essere applicate agli incentivi per l’assunzione di lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità – previsti dagli art. 8, commi 2, 4 e 4 bis, e
art. 25, comma 9, legge 223/1991 – art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv.
con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni, – in conformità
alle indicazioni fornite in questo e nei successivi paragrafi. Come è noto, la
legge 223/1991 prevede espressamente (art. 8, co. 2, ultimo periodo) specifici
incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine,
che duri anche fino a dodici mesi, originariamente instaurato con un
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; se la trasformazione è effettuata
entro la scadenza del beneficio connesso al rapporto a tempo determinato,
l’incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia
maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato.
Esempi:
- Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 12 mesi e lo trasforma allo scadere del dodicesimo mese; spetterà il beneficio complessivo di 24 mesi.
- Il datore di lavoro stipula con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità un contratto a termine di 15 mesi e poi lo trasforma al quindicesimo mese; spetterà al datore di lavoro solo la riduzione contributiva per i primi 12 mesi del rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione.
- Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri sei e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per complessivi 24 mesi.
- Il datore di lavoro stipula un contratto per sei mesi, poi lo proroga per altri nove e infine lo trasforma a tempo indeterminato; spetterà al datore di lavoro la riduzione contributiva per i primi 12 mesi (cumulando l’intera durata del primo rapporto e i primi sei mesi del secondo rapporto, conseguente alla proroga); spetta il beneficio per la trasformazione, se questa interviene (e decorre) entro i primi sei mesi del secondo rapporto; non spetta il beneficio per la trasformazione se questa interviene successivamente, perché viene superato il termine di dodici mesi complessivi previsto dall’art. 8, co. 2, l. 223/1991.
- Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001, in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo contratto per nove mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato; spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine e poi la riduzione di dodici mesi conseguente alla trasformazione.
- Il datore di lavoro stipula un contratto per tre mesi, poi – trascorsi sessanta giorni, in conformità di quanto previsto dall’art. 5, co, 3, d.l.vo 368/ 2001, in materia di successione dei contratti a termine – stipula un secondo contratto per 12 mesi e infine effettua la trasformazione a tempo indeterminato: spetterà il beneficio di 12 mesi complessivi per i rapporti a termine; l’incentivo per la trasformazione spetterà se questa interviene (e decorre) entro il nono mese del secondo rapporto.
I principi
generali per le agevolazioni
·
gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge
o della contrattazione collettiva
·
gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui
il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione
·
gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo,
alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine
·
gli incentivi sono esclusi anche nel caso in
cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione,
l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore
titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a
termine
·
gli incentivi non spettano se il datore di
lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da
quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità
produttiva
·
gli incentivi non spettano con riferimento a
quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte
di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che
assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
in caso di somministrazione tale condizione si applica
anche all'utilizzatore
·
ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha
prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione
effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche
se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra
gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo
·
l'inoltro tardivo delle comunicazioni
telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto
di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte
dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto
agevolato e la data della tardiva comunicazione
·
i benefici normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al
possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, per il rilascio del quale l'interessato è tenuto ad
autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o
giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi in materia
di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo
indicato dall'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 relativo a ciascun illecito
Abrogazioni
La realizzazione
del nuovo sistema prevede la cancellazione di una serie di discipline, delle
quali ricordiamo
le più significative; dal 1° gennaio
2013 vengono dunque abrogate:
- art. 19, comma
1, lettere a), b) e c) del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009
- utilizzo
dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola ordinaria e con
requisiti
ridotti nei casi
di sospensione dal lavoro nei settori non coperti da CIG, in concorso con
l’intervento
degli enti bilaterali (art. 2, comma 55, Legge 28 giugno 2012 n. 92);
-
art.
19, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009 – una tantum
per
la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (art. 2,
comma 69, Legge
28 giugno 2012 n. 92)
-
art. 7,
comma 3, del D.L. n. 86/1988, convertito in Legge n. 160/1988 – indennità di
disoccupazione
non agricola con requisiti ridotti.
Con decorrenza 1° gennaio 2016 viene abrogato l’art.
3 della Legge n. 223/1991, ossia la
disciplina della
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per procedure concorsuali, quali il
fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, il
concordato
preventivo (art. 2, comma 70, Legge 28 giugno 2012 n. 92).
Con
effetto dal 1°
gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni (Legge
n. 223/91, art. 3)
a) Art.5,
commi 4-5-6: versamento somma equivalente al trattamento di mobilità all’Inps
b) Artt.
da 6 a 9: lista di mobilità e compiti della CRI – indennità di
mobilità – collocamento dei lavoratori in mobilità – cancellazione del
lavoratore dalle liste di mobilità
c)
Art.10, comma 2: CIGO nell’edilizia (eventi non imputabili al datore
di lavoro/lavoratore connessi al mancato rispetto dei termini previsti nei
contratti d’appalto/alle varianti/ai provvedimenti dell’a.g.)
d)
Art.16, commi 1-3: indennità di mobilità per i lavoratori
disoccupati, in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale
(compresi i giornalisti)
e) Art.
25, comma 9: agevolazioni a favore del datore di lavoro in caso di
assunzione di lavoratori a tempo indeterminato dalle liste di mobilità
- nonché
gli artt. da 9 a 19 della Legge
n. 427/1975, istitutiva della indennità di disoccupazione speciale per gli
operai edili.