giovedì 3 gennaio 2013

Cocopro

Le attività elementari nel lavoro a progetto

Temistocle Bussino



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la pubblicazione della circolare n. 29 dell`11 dicembre 2012 e` intervenuto per fornire alcuni fondamentali chiarimenti interpretativi al proprio personale ispettivo, finalizzati ad agevolare un comportamento uniforme di valutazione nello svolgimento dell`attivita` di vigilanza nei confronti delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, alla luce delle novita` introdotte dai commi 23, 24 e 25, dell`articolo 1, della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012). In particolare, la Circolare evidenzia i requisiti, che se non rispettati, possono rappresentare elementi validi per il mancato riconoscimento della collaborazione a progetto e la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si riepilogano nei seguenti punti:

- Progetti specifici. La legge dice: “I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici”. Quindi non più a “programmi di lavoro o fase di esso”.

- Risultato finale. Il progetto deve essere “funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale”. Quindi è stato rafforzato l’ottenimento di uno specifico obiettivo, ossia la realizzazione del progetto ben individuabile.

- Descrizione del progetto. Su queste basi, mentre in precedenza era richiesta una indicazione del progetto, ora è necessaria una “descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire”. Questo porterà necessariamente ad maggiore puntualità nella descrizione dei diversi passaggi del progetto e alla chiara individuazione di un risultato finale ben definito e dettagliato.

- Non coincidenza con oggetto sociale del committente. Il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Quindi viene rafforzata la “specificità” del progetto. La circolare sottolinea che il progetto, pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa" e insistere in attività che rappresentano il c.d. core business aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi. Tale requisito va dunque inteso come identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell'oggetto sociale del committente. Il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. Il risultato finale che si attende dalla attività prestata del collaboratore costituisce parte integrante del progetto e allo stesso tempo elemento necessario ai fini della sua validità. Risulta imprescindibile, dunque, l'individuazione di un "risultato finale" che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.

- Compiti non meramente esecutivi e ripetitivi. Il progetto “non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi”. Quindi il collaboratore a progetto deve lavorare con autonomia, anche operativa. Per "meramente esecutivi" si intendono le attivita` di semplice attuazione richieste di volta in volta dal committente senza che il collaboratore possa aver alcun margine di autonomia, per "meramente ripetitivi" si intendono le attivita` elementari che non necessitano per loro stessa natura di specifiche indicazioni operative fornite di volta in volta dal committente. Oggi la legge esclude dal lavoro a progetto questo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi e aggiunge: che possano essere individuati dai contratti collettivi stipulati, ecc…, con questo significando che là dove esistano nella contrattazione collettiva figure identificate in qualità di lavoro subordinato che svolgano questo tipo di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, l’utilizzo di lavoratori non può avvenire che in qualità di lavoratori dipendenti. Su questo punto la circolare è abbastanza dettagliata, addentrandosi anche a definire le caratteristiche del lavoro esecutivo, che consiste nella mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia operativa anche da parte del collaboratore; e del lavoro ripetitivo, caratterizzato da attività elementari che non richiedono, per la loro stessa natura, nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente. Si indicano come tipiche di queste attività le prestazioni dei camerieri o dei baristi. Ma l’individuazione non è così pacifica come può sembrare a prima vista e la stessa circolare lo ammette, avvertendo che l’intervento delle parti sociali, che è meramente facoltativo, non può essere considerato esaustivo ai fini di una individuazione corretta delle attività non consentite; ed in questo campo rimane salva una motivata discrezionalità da parte dell’attività ispettiva per quanto riguarda l’applicazione della presunzione. Per ciò che concerne invece l’enunciazione di attività che difficilmente possano essere ritenute inquadrabili nell’ambito di un rapporto di collaborazione a progetto, la circolare si rifà a precedenti orientamenti, in particolare alle attività già identificate nella circolare n. 4/2008, con l’aggiunta di magazzinieri, addetti alla somministrazione di cibi o bevande (ma erano già presenti baristi e camerieri) ed agli addetti alle prestazioni nell’ambito dei call center per servizi cosiddetti in bound.

La black list delle attività lavorative Proprio su quest’ultimo aspetto il Ministero a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, elenca quelle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di lavoro di natura autonoma”. Le attività riconducibili nell’alveo della subordinazione (ossia considerate rapporto di lavoro dipendente), e quindi per le quali il contratto a progetto è vietato, riguardano i seguenti soggetti e le seguenti mansioni:


  • gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • gli addetti alle agenzie ippiche;
  • gli addetti alle pulizie;
  • gli autisti e gli autotrasportatori;
  • i baristi ed i camerieri;
  • i commessi e gli addetti alle vendite;
  • i custodi ed i portieri;
  • le estetiste ed i parrucchieri;
  • i facchini;
  • gli istruttori di autoscuola;
  • i letturisti di contatori;
  • i magazzinieri;
  • i manutentori;
  • i muratori e le altre qualifiche operaie dell’edilizia;
  • i piloti e gli assistenti di volo;
  • i prestatori di manodopera nel settore agricolo;
  • gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti;
  • gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
  • le prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.


Si tratta di elenco molto composito, che va dagli addetti alle pulizie, ai commessi alle vendite, ai letturisti di contatori fino ai piloti e agli assistenti di volo. Ciò che queste figure hanno in comune non va tanto ricercato nel contenuto delle prestazioni, che sono le più diverse, quanto nel fatto che sono state oggetto di esame da parte dei giudici, i quali hanno in generale osservato che le prestazioni lavorative rese dai soggetti interessati non sono le più convincenti ad essere oggetto di un contratto a progetto. La casistica è vasta. La stessa identica attività può teoricamente essere svolta come lavoro a progetto o come lavoro subordinato, in quanto il contenuto della prestazione non è l’elemento che li distingue. Quindi il personale ispettivo non può trarre una conclusione automatica di non genuinità di un rapporto a progetto instaurato ad esempio con una estetista. Certo qualche dubbio può sorgere, ma occorre verificare nel concreto che proprio quello non sia una eccezione alla regola e, per continuare con l’esempio, l’estetista non sia stata chiamata a collaborare per una occasione specifica e delimitata nel tempo quale potrebbe essere quella di un concorso di bellezza o di un evento comunque particolare ed evidenziare le caratteristiche dell’autonomia nonché della presenza di un progetto. Pertanto, rispetto alle figure elencate il personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adattando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale (costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata ed a tempo indeterminato).



La rassegna delle massime

La circolare, oltre a tener conto di valutazioni statistiche ha tenuto decisamente conto degli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione. Riportiamo alcune massime relative alle attività facenti parte della black list della circolare ministeriale:



Addetti alle agenzia ippiche - Sentenza n.7025/2005

In materia di qualificazione giuridica del rapporto di personale addetto alla ricezione di scommesse in sala corse, elementi di fatto dai quali è desumibile la natura subordinata del rapporto sono l' inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione di sole energie lavorative corrispondenti all' attività dell' impresa, nel rispetto di un orario di lavoro strettamente collegato con gli orari di apertura e chiusura delle sale corse, nonché il pagamento della retribuzione non in base al risultato raggiunto, ma secondo le ore prestate nei diversi turni, mentre resta irrilevante la discontinuità della prestazione che non sia dovuta ad una libera scelta del lavoratore, ma risponda, al contrario, a criteri di distribuzione del lavoro in turni prefissati dal datore e con modalità di erogazione prestabilite in considerazione delle esigenze aziendali.

Addetti alla segreteria Sentenza n. 8678/2006

Nell’ambito di una simulazione di un rapporto di autonoma collaborazione societaria la prova testimoniale può essere utilizzata per l’accertamento dell’effettivo rapporto di lavoro di natura subordinata al di là dei limiti previsti dal codice civile. Di fatto, la lavoratrice , essendo stata nominata nel C.d.A di una società al fine di mascherare il vero rapporto di lavoro, svolgeva mansioni meramente esecutive. In sostanza svolgeva elementari compiti di segreteria consistenti in attività di centralinista, addetta alla spedizione dei fax, comunicazioni relative alla mensa, incasso dei corrispettivi dei pasti, distribuzione gettoni per bibite, addetta alla distribuzione materiali di cancelleria, aggiornamento rubrica telefonica interna, supporto segreteria

Addetti alle pulizie - Sentenza n. 3042/2006

Nel caso in esame il carattere elementare della prestazione non esigeva precisi ordini e direttive, oltre al tempo ed al luogo (pulizie) della relativa esecuzione. L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, esercitato dal datore si risolve in una predisposizione; il datore predispone, in una misura maggiore o minore (a seconda del livello più o meno elevato del lavoro), i luoghi, i tempi e le modalità della prestazione (che è pertanto eterodiretta); e l'oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nelle operae (lavoro, nel senso puro del termine, in quanto svincolato da interna ragione e finalità).

Autisti - Sentenza n. 7310/2002

La S.C. ha confermato la natura subordinata del rapporto di lavoro di un soggetto assunto come autista con mezzo proprio addetto alla consegna di prodotti farmaceutici, ed al quale, dopo alcuni anni, era stato conferito dalla stessa società sua datrice di lavoro l’incarico di procacciatore d’affari senza che, tuttavia, mutassero le mansioni a lui affidate nonostante l’attribuzione allo stesso di un mandato di rappresentanza "per una zona limitata e per un ristretto numero di clienti". Il soggetto era privo di una sia pur minima organizzazione imprenditoriale, oltre che di autonomia nella scelta dei tempi e dei modi di esercizio dell’attività, consistente nella consegna di medicinali secondo un itinerario sostanzialmente imposto dall’imprenditore, nonchè della rinuncia impostagli a servirsi della collaborazione di altri soggetti, indice di una ingerenza inconciliabile con l’autonomia organizzativa della gestione imprenditoriale dell’agente.

Braccianti agricoli - Sentenza n. 2171/2000

Nelle situazioni ove, per la particolare attività (come in alcune forme di lavoro in agricoltura), alcuni aspetti (orari, mansioni) non assumono natura rigida, il mero inserimento del lavoratore nell’azienda non è parametro di qualificazione della subordinazione, né può costituire elemento esclusivo per dedurre la subordinazione stessa; il parametro di qualificazione si risolve, quindi, necessariamente negli elementi (non diversamente deducibili) dei quali l’inserimento è mera conseguenza: la sussistenza e la permanenza dell’obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l’attività lavorativa nella sua indifferenziata materialità (come operae) e la sussistenza e la permanenza del suo conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro stesso.

Camerieri - Sentenza n. 4015/2002 e Sentenza n. 7304/1999 Una cameriera ed un pizzaiolo che abbiano lavorato quotidianamente in un bar ristorante per dieci ore al giorno devono ritenersi lavoratori subordinati anche se non vi sia prova del loro assoggettamento alle disposizioni del titolare. L’assoggettamento al potere datoriale, che caratterizza la subordinazione, appare implicitamente e necessariamente presupposto sia dall’accertato inserimento dei lavoratori nella realtà aziendale, sia dall’espletamento delle mansioni di cameriera e di pizzaiolo svolte con continuità e nel rispetto di un orario di lavoro, nell’ambito di una struttura di ristorazione gestita dalla titolare.

La scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi), non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

Commessi e addetti alle vendite - Sentenza n. 18692/2007

Vi sono volte in cui la realtà aziendale ed il processo tecnologico applicato al servizio richiesto impone che l’ attività lavorativa venga svolta con modalità che presuppongono la natura subordinata del rapporto, indipendentemente dalla definizione del rapporto. Inoltre, svolgere l’attività nella struttura dell’impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un ulteriore e significativo indizio di subordinazione.

Custodi Sentenza n. 1756/1995

Nella specie la S.C. ha annullato per difetto di motivazione la sentenza con cui il giudice di merito, in riferimento ad una attività di custode, nonché di gestore del bar e del posto telefonico pubblico per occasionali avventori, in un' azienda alberghiera aveva escluso il carattere subordinato del rapporto senza considerare: la periodicità della retribuzione - indice tra i più rilevanti anche se non sufficiente -; l' essere completamente a carico del datore di lavoro, l' organizzazione dei mezzi materiali ed il rischio economico dell' attività; la continuità della prestazione, nel senso della persistenza nel tempo della disponibilità del lavoratore verso il datore di lavoro, e l' assenza di contemporanei obblighi di prestazione verso altri datori di lavoro;il fatto che dipendeva dalla natura dell' attività l' assenza di rigidi orari di lavoro e di dettagliate istruzioni impartite dall' imprenditore.

Estetiste - Sentenza n. 3959/1998

La subordinazione non è esclusa dallo svolgimento delle mansioni con un certo grado di autonomia professionale . La Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che nel caso in esame, trattandosi di attività di tipo professionale, nella quale si verifica un’attenuazione dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, la subordinazione deve essere accertata in base ad elementi indiziari, complementari e sussidiari, i quali, anche se privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente per stabilire la natura subordinata del rapporto: obbligo di rispetto di un orario, con il dovere di restare nel centro anche in assenza di clienti; obbligo di ricevere appuntamenti, di riscuotere il corrispettivo delle prestazioni e di versarlo alla titolare; compenso fisso mensile senza alcuna assunzione di rischio; impiego dei mezzi messi a disposizione dal centro, con inserimento nella organizzazione dello stesso. I1 fatto che le lavoratrici non solo effettuassero i trattamenti, ma dessero consigli sul tipo di creme e di applicazioni, e decidessero le modalità applicative dei trattamenti stessi, non vale - ha affermato la Corte - a collocare il rapporto controverso nell'area del rapporto di lavoro autonomo, trattandosi di modalità operative tipiche della attività di estetista, modalità di per sé "neutre" in relazione alla natura autonoma o subordinata del rapporto.

Facchini - Sentenza n. 6926/2000

Anche l’attività di facchinaggio, benché possa avere la natura giuridica di un’attività autonoma ai sensi della l. 3 maggio 1955 n. 407, avente un’efficacia espressamente fatta salva dall’art. 5 l. n. 1369 del 1960, va considerata come prestazione di lavoro subordinato quando si svolga in regime di subordinazione, e in tal caso l’eventuale interposizione di un organismo associativo, quale una cooperativa, deve ritenersi illegittima e inefficace a norma dell’art. 1 citata l. n. 1369 del 1960.

Istruttori di autoscuola- Sentenza n. 12955/1995

Premesso che l’attività di insegnamento teorico-pratico in una autoscuola può mutuare, in astratto, indifferentemente le caratteristiche strutturali della prestazione d’opera o del lavoro subordinato, la suprema corte ha condiviso l’orientamento dei giudici del merito che avevano fatto ricorso agli elementi sussidiari di supporto per la qualificazione del rapporto come subordinato in presenza di elementi essenziali a tal fine inidonei. Operatore di call center - Sentenza n. 4476/2012 Nel caso di specie, pertanto, correttamente la corte territoriale aveva rilevato i requisiti tipici della subordinazione ed aveva conseguentemente riconosciuto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società di call center, dal momento che: - l'attività della ricorrente si era svolta all'interno dei locali aziendali e la lavoratrice aveva dovuto coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali e, quindi, era pienamente inserita nell'organizzazione della società, senza alcun rischio d'impresa. Inoltre, il controllo informatico dell'attività del telefonista in tutti i suoi aspetti e la vigilanza dell'assistente di sala avevano mostrato l'esistenza di un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non usuale neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e, quindi, inconciliabile con il rapporto autonomo.

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